Fondazione Prof. Massimo D'Antona (Onlus)
Riconoscimento Prefettura di Roma 7-5-2001
Al servizio dei dipendenti e dei pensionati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 

STATUTO

(Estratto dall'ATTO COSTITUTIVO DELLA "FONDAZIONE PROF. MASSIMO D'ANTONA (Onlus)" stipulato il giorno 31 gennaio 2001, a Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 349, dinanzi al Dott. Gianluca Napoleone, Notaio in Civitavecchia, con studio in Piazzetta S. Maria n. 4, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia)

(Modificato dalla 1ª Assemblea Nazionale, tenutasi a Roma il 14 dicembre 2002, dalla 3ª Assemblea Nazionale svoltasi a Roma il 24-4-2004 e dalla 5ª Assemblea Nazionale svoltasi a Roma il 29-4-2006

 

Articolo 1

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Prof. Massimo D'Antona (ONLUS)" per volontà delle organizzazioni sindacali firmatarie, con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, dell'accordo in data 27 dicembre 2000 relativo all'utilizzazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 21.12.1961, n. 1336, come modificato dall'articolo unico della Legge 14 agosto 1971, n. 815, delle eccedenze economiche risultanti dalla gestione speciale del Fondo di Previdenza degli ex collocatori comunali a contratto inquadrati nei ruoli organici del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

 

Articolo 2

Scopo della Fondazione è quello di attuare quanto previsto dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997; in particolare attuare iniziative intese a mediare in favore dei soci finanziamenti, mutui e servizi economici e finanziari per le esigenze personali e dei loro familiari; svolgere assistenza sociale e socio-sanitaria; tutelare i diritti civili della categoria dei soci; svolgere assistenza diretta ai soci che si trovino in particolare condizione di svantaggio; destinare borse di studio ai dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a quanti diventino soci ai sensi del successivo articolo 4, nonchè ai rispettivi figli, per le migliori tesi di laurea in diritto del lavoro, selezionate da un'apposita commissione di esperti nella suddetta materia; attuare ogni altra attività utile per il raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale dell'ente e con esplicito divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra enunciate, fatta eccezione di quelle, come sopra detto, ad esse direttamente connesse.

 

Articolo 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

A) la Dotazione Patrimoniale, destinata unicamente all'impiego in funzione del perseguimento degli scopi istituzionali di cui alla precedente art. 2.

La dotazione patrimoniale è formata da:

1. le eccedenze economiche risultanti dalla "Gestione speciale" istituita con legge 16 maggio 1962, n. 562 all'interno del Fondo di previdenza disciplinato dalla Legge 6 febbraio 1951, n. 127 e successive modificazioni, individuate con l'accordo del 27 dicembre 2000 tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

2. i proventi della attività istituzionale della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare a incremento della Dotazione Patrimoniale.

B) il Fondo di Gestione da utilizzarsi unicamente per le spese di funzionamento degli Organi della Fondazione.

Il Fondo di Gestione è formato dalle quote di iscrizione di cui al successivo art. 4 e dai proventi dell'attività istituzionale non destinati ad incrementare la Dotazione Patrimoniale .

La Dotazione Patrimoniale di cui alla precedente lett. A) potrà venire incrementata e alimentata con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed interesse al potenziamento della benefica istituzione.

Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento della Dotazione Patrimoniale della Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

E' fatto divieto assoluto di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di ge stione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita della fondazione, con obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

 

Articolo 4

Sono considerati soci onorari, esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa, gli ex collocatori comunali a contratto, inquadrati nei ruoli organici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi della Legge 1336 del 1961, anche se in quiescenza, che facciano richiesta formale di iscrizione alla Fondazione.

Sono soci aggregati tutti i dipendenti inclusi i dirigenti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche se già cessati dal servizio, nonché i dipendenti e dirigenti dello stesso Ministero che sono stati e saranno trasferiti alle Regioni, Enti Locali ed altre Amministrazioni Pubbliche, nonché quelli che da questi fossero trasferiti al Ministero del Lavoro che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni.

I soci aggregati sono tenuti al pagamento della quota sociale annua decisa dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

L'entità della quota di iscrizione può essere rideterminata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione con un incremento o diminuzione non superiore al 10 (dieci) per cento della quota precedentemente stabilita.

I soci di ciascuna Regione provvederanno alla nomina di propri rappresentanti per la composizione dell'Assemblea Nazionale; il numero dei rappresentanti per ogni singola Regione, non potrà superare il 10% (dieci per cento) dei soci ivi iscritti; tali elezioni saranno effettuate secondo le modalità operative definite da opportuni regolamenti interni da approvarsi ai sensi del comma seguente.

L'Assemblea Nazionale:

- procede alle elezioni degli Organi statutari demandate alla sua competenza dal presente statuto;

- approva i regolamenti interni;

- approva le modifiche allo statuto e ai regolamenti interni;

- approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo e ratifica il conto preventivo deliberato dal C.d.A. ai sensi del successivo art. 10, lett. b);

- nomina, ogni tre anni, i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probiviri;

- dà gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;

- amministra e gestisce quanto altro sottoposto alla sua competenza dal presente statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, a mezzo dei Rappresentanti, con diritto all'elettorato attivo e passivo, i soci maggiorenni che risultano essere iscritti alla Fondazione trenta giorni prima della data di inizio delle operazioni e, per i non appartenenti alla categoria degli ex collocatori, che abbiano una anzianità minima di iscrizione di almeno sei mesi.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà dei delegati. In seconda con­vocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, qualunque sia l'argomento da trattare posto all'ordine del giorno.

La seconda convocazione potrà tenersi anche nella stessa giornata fissata per la prima ma, comunque, non prima che sia trascorsa un'ora da quella in cui avrebbe dovuto aver inizio la prima.

 

Articolo 5

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea Nazionale;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Comitato Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri.

 

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- tre rappresentanti designati ogni tre anni dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative secondo le vigenti disposizioni normative fra i dipendenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, individuati tra i soci della Fondazione;

- cinque rappresentanti eletti, ogni tre anni, dall'Assemblea Nazionale su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante elezione da effettuare a suffragio universale, con voto segreto, con il metodo proporzionale e tra liste concorrenti composte esclusivamente da soci della Fondazione stessa. Sono ammesse le votazioni per corrispondenza.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere cooptati.

 

Articolo 7

II Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica tre anni e può essere confermato non più di una volta consecutivamente.

 

Articolo 8

II Comitato direttivo è composto di tre membri e precisamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da due membri eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

 

Articolo 9

Il Comitato è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal componente più anziano.

 

Articolo 10

Al Consiglio di amministrazione spetta:

a) di nominare i membri del Comitato direttivo;

b) di predisporre entro il mese di dicembre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'anno precedente;

c) in aggiunta alle prerogative previste dal presente statuto, di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato direttivo;

d) di disporre e deliberare atti di impiego e disposizione della Dotazione Patrimoniale;

e) la programmazione annuale dell'attività della Fondazione.

 

 

Articolo 11

II Comitato Direttivo amministra il patrimonio della Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la predisposizione e la ripartizione delle rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali.

II Comitato Direttivo, inoltre, amministra e provvede all'impiego ed alla disposizione del Fondo di Gestione.

 

 

Articolo 12

II Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente, in particolare:

- convoca il Consiglio di amministrazione e il Comitato direttivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- indice le elezioni per la nomina dei cinque (cinque) rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di Amministrazione;

- frma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengo­no deliberati;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo, nonché ai rapporti con le autorità tutorie;

- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Comitato;

- indice le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli iscritti in seno al Collegio dei Sindaci e al Collegio dei Probiviri;

- convoca le Assemblee Nazionali quante altre volte si renda necessario come da regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale salvo quanto previsto nelle norme transitorie e quando lo richieda almeno 1/5 (un quinto) dei componenti dell'Assemblea Nazionale.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

 

Articolo 13

II Consiglio di amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta lo reputi necessario il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione o da almeno un quinto dei delegati all'Assemblea Nazionale.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

 

Articolo 14

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

In caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

 

Articolo 15

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devo­no essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

 

Articolo 16

I1 Segretario del Consiglio viene nominato, anche tra soggetti estranei alla Fondazione, dal Consiglio stesso il quale provvede pure a determinarne il compenso.

 

Articolo 17

I componenti il Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio e salvo che alcuno di essi sia chiamato a svolgere incarichi specifici.

 

Articolo 18

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

 

Articolo 19

I servizi di cui all'articolo 2 del presente Statuto sono prestati nei limiti delle disponibilità della Fondazione, come definito nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea Nazionale .

 

Articolo 20

II Collegio dei Revisori è composto da:

a) Presidente, nominato dall'Autorità vigilante tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia;

b) due membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale, fra gli iscritti alla Fondazione, con le modalità prescritte per la elezione del Consiglio di amministrazione.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di morte, dimissioni o decadenza e li sostituiscono in caso di temporaneo impedimento. Spetta ai componenti del Collegio il rimborso delle spese sostenute.

II Collegio dei Revisori deve controllare l'Amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della Legge e dell'atto costitutivo, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Revisori devono:

1. accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di Legge;

2. accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza della cassa;

3. intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori può adottare un proprio regolamento interno di funzionamento.

 

Articolo 21

II Collegio dei Probiviri è composto da:

a) Presidente, nominato dall'Autorità vigilante;

b) due membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale, fra gli iscritti alla Fondazione, con le modalità prescritte per la elezione del Consiglio di Amministrazione.

Al Collegio dei Probiviri vengono sottoposte tutte le controversie regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Nell'espletamento delle sue funzioni, ha pieni poteri di indagine e di control­lo; le sue decisioni, nei limiti della Statuto, sono impegnative per tutte le parti e alla loro esecuzione provvede il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 22

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla Legge. In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale scelte dall'Assemblea Nazionale con le maggioranze previste all'articolo 4.

 

Articolo 23

II controllo e la vigilanza della Fondazione spettano all'organo governativo competente ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

 

Articolo 24

Per quanto non sia previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti e quelli che saranno emanati in avvenire in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

 


 

 

 

 


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